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Novità in materia di pignoramenti, tra limitazioni e opportunità.

Importanti novità nel codice di procedura civile sul pignoramento della pensione

L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83 introduce importanti novità nel codice di procedura civile sul pignoramento della pensione andando a rideterminare e cristallizzare la quota pignorabile della pensione nonché a individuare, superando i dubbi giurisprudenziali in materia, i limiti del pignoramento stipendio e della pensione accreditate su conto corrente e quindi dei relativi obblighi del terzo pignorato.

Sotto il primo aspetto il legislatore stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di un quinto.

L’INPS, con la circolare n.1 del 9 gennaio 2015, ha comunicato l’importo annuo dell’assegno sociale aggiornato al 2015. Il nuovo importo è pari ad euro 5.830,63 (euro 448,51 mensili per 13 mensilità). Ne consegue che la quota di pensione pignorabile (nella misura di un quinto) sarà quella che eccede l'importo di 672,78 euro.

Quanto al pignoramento dello stipendio e della pensione accreditate su conto corrente, vengono previste le seguenti nuove regole:
– se l’accredito in banca è avvenuto prima del pignoramento, possono essere pignorate solo le somme che eccedono il triplo dell’assegno sociale (Euro 1345,53);
– se l’accredito in banca avviene nello stesso giorno o in un momento successivo a quello del pignoramento, possono essere pignorate somme pari al quinto;
– di tali previsioni dovrà tener conto il terzo pignorato.

In sintesi, avuto riguardo agli interessi dei creditori procedenti, se da un lato l'intervento legislativo "depotenzia l'efficacia immediata" del pignoramento del conto corrente (riducendo la quota pignorabile delle somme esistenti sul conto) dall'altro potrebbe aumentarne la resa a medio/lungo termine legittimando l'accantonamento (nei limiti di un quinto) delle somme oggetto di versamenti successivi.

 

di Luca Polverino
© Riproduzione riservata

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