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Nuovo strumento di tutela del creditore

Art. 2929-bis del Codice civile: Inefficacia "speciale" dei Trust, dei Fondi Patrimoniali e delle Donazioni, nei confronti dei creditori anteriori

Il 21 agosto è entrata in vigore la legge di conversione del decreto 83 del 2015 che, ha introdotto un nuovo strumento di tutela del creditore. In virtù della norma in oggetto, infatti, il titolare di un credito munito di titolo esecutivo potrà contrastare con maggiore efficacia le modalità di sottrazione delle garanzie patrimoniali, poste in essere, talvolta, dai debitori attraverso gli istituti del fondo patrimoniale, del trust e delle donazioni.

In particolare la norma stabilisce che il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. Da ciò deriva l'inopponibilità, al creditore anteriore che attiva in via esecutiva e tempestivamente il suo credito, degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi, pertanto, "provvisori" sino al termine dell'anno dalla loro trascrizione.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore. Di fatto viene così introdotta una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in danno al creditore. Infatti, la nuova disposizione introdotta, indirizza e circoscrive la difesa di questi ultimi posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, ma solo all'opposizione all'esecuzione con motivi circoscritti a: l'esistenza del pregiudizio, e la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo.

In tutte le ipotesi previste dalla norma, fondamentale appare, per il creditore l'ottenimento di un titolo esecutivo entro il citato termine annuale. A tal riguardo tutta la vicenda legata all'opposizione ai decreti ingiuntivi (dai tempi di decisione fino alla provvisoria esecutività) appare molto determinante.

Ne consegue che decorso l'anno, il creditore avrà la possibilità di agire con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c (nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge) e quindi potrà avviare le azioni esecutive solo dopo l'emissione della sentenza dichiarativa di inefficacia.

di Luca Polverino
© Riproduzione riservata

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