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Riforma delle procedure di insolvenza

Abolito il termine di “fallimento” che viene sostituito dalla terminologia di liquidazione giudiziale

E’ stata approvata dalla Camera la delega sulla riforma delle procedure di insolvenza l’1 febbraio 2017, data in cui viene abolito il termine di “fallimento”.

Due sostanziali novità, quelle con cui la Camera ha approvato l’1 febbraio il disegno di legge sulla riforma a delega del Governo, circa la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La prima è l’abolizione del termine “fallimento” a cui si aggiunge l’assoggettabilità alla procedura di crisi anche per i professionisti, sia nel caso si tratti di persona fisica che di società.

Ecco che quindi la procedura verrà sostituita dalla terminologia di liquidazione giudiziale. Una riforma, a cui ora tocca l’ultima parola da parte del Senato, che va a sostituire la legge datata 1942.

Una modernizzazione in cui la liquidazione dell’azienda dovrà essere l’ultima soluzione possibile fra un ventaglio di tentativi di salvare l’attività in ogni modo. Il tentativo infatti è quello di sostenere le attività tanto che la riforma dovrebbe anche prendere in considerazione la procedura di sovraindebitamento del consumatore.

Presso ogni Camera di Commercio l’organismo di composizione della crisi verrà indicato come primo step a cui fare riferimento in una prima fase di allerta di crisi. Quindi non più la segnalazione diretta dei creditori qualificati come Inps o Fisco all’autorità giudiziaria, ma una fase preventiva di allerta che introduca una risoluzione assistita qualora possibile. Passi intermedi quindi che solo in caso di insolvenza accertata verrà fatto ricorso al Tribunale.

Sforzo a cui tende la riforma è quello di mettere in atto trattative di proposte che portino al superamento della crisi permettendo così la continuità aziendale, anche nel caso si trattasse di un cambio ai vertici con l’introduzione di un nuovo imprenditore. La liquidazione giudiziale quindi sarebbe l’ultima soluzione qualora non si fosse giunti ad una idonea proposta di soluzione alternativa.

Uno snellimento procedurale inoltre prevede la responsabilizzazione degli organi di gestione e contenimento di ipotesi di prededuzione. Inoltre si dovrà procedere all’adeguamento degli organici degli uffici giudiziari nel momento in cui le competenze risultino ampliate.

Attenzione poi all’ampliamento circa le norme salva famiglie per le quali da un lato si prospetta il riordino della disciplina di sovraindebitamento ma pure una strategia che introduca soluzioni attraverso le quali si consenta la possibilità del debitore di proseguire nella sua attività.

Non resta quindi che attendere la risposta definitiva da parte del Senato.

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