di:  

Violazione della privacy da parte dei recuperatori?

La prova deve essere rigorosamente dimostrata

Con sentenza n. 266 del 9 febbraio 2017 il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, pari a 100.000 euro, formulata da un debitore nei confronti di una importante finanziaria e, successivamente, anche nei confronti di una società di recupero crediti (la Service Credit S.p.A.) di Cosenza per l’asserita violazione del  proprio diritto alla riservatezza in quanto un recuperatore di quest’ultima, aveva a suo dire comunicato alla moglie la propria condizione di inadempienza, determinando quindi la successiva separazione.
L’uso strumentale della norma sulla privacy per non pagare i propri debiti è uno spauracchio che da sempre aleggia sul settore del recupero crediti anche per la diversa classificazione dei diritti e della tutela che l’ordinamento riconosce a quello di credito e quello della privacy. Il secondo, infatti, trova negli artt. 2050 e seguenti del codice civile il proprio fondamento e determina la necessità per chi è chiamato in giudizio, di dimostrare come si sia adoperato in ogni modo affinché il danno non si verificasse.

Nel caso oggetto della vertenza di Cosenza il giudice non ha ritenuto adeguata la prospettazione probatoria articolata dall’attore e, conseguentemente, ne ha rigettato ogni domanda condannandolo al rimborso delle spese sia per la finanziaria che per la società di recupero, assistita dall’Avv. Marco Recchi del foro di Roma, coinvolta in un secondo tempo.
StopSecret Magazine a tal proposito ha sottoposto alcune domande a Gianluca Giannini, Presidente del C.d.A. di Service Credit S.p.A..
Con la recente sentenza del tribunale di Cosenza, la Service Credit S.p.A. ha ottenuto il rigetto di una domanda formulata da un debitore sulla supposta violazione della privacy da parte di un vostro collaboratore. Ci racconta com’è andata?
La nostra azienda svolge da circa venti anni questo mestiere (il sollecito ed il recupero del credito) per tante grandi realtà, ogni anno lavoriamo circa 250.000 pratiche, grazie al costante impegno del nostro personale. Da sempre investiamo molto tempo e risorse nella formazione sui profili privacy e siamo dotati di strumenti all’avanguardia per monitorare il trattamento dei dati in modo conforme alla legge. Per la prima e unica volta nella nostra storia siamo stati trascinati, nostro malgrado, in un contenzioso sulla privacy che era stato istruito da un debitore contro la nostra mandante per l’asserita violazione, diceva lui, del diritto alla riservatezza per opera di un esattore. Insomma, dopo aver citato, la mandate, hanno citato pure noi. Il giudizio è terminato con il rigetto della domanda perché non provata e la condanna alle spese.
Ma come si sarebbe configurata questa violazione?
Il debitore sosteneva che si era separato dalla moglie perché quest’ultima aveva saputo del debito contratto dal marito per colpa di un esattore. Solo che nel corso del giudizio questo non è emerso, non solo, non c’è stata alcuna prova neanche del nostro coinvolgimento nella violazione. E ci mancherebbe altro, noi diamo istruzioni contrarie ossia di non parlare con i terzi e i parenti della situazione di inadempienza del debitore.
Tuttavia ci siamo dovuti costituire perché citati in giudizio, ma il giudice ha valutato bene la questione e ci ha dato ragione, facendo emergere la nostra professionalità e la fondatezza dei nostri convincimenti.
Vede investire nella conformità normativa è oramai necessario per le aziende come la mia che lavora numeri impegnativi, per evitare brutte sorprese e soprattutto per garantire ai clienti il miglior servizio. Oggi la differenze non si fanno più solo su quanto si recupera ma soprattutto su come si recupera.

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha