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Dal giudice il sì per accedere alle banche dati

Esecuzione civile. Il creditore può ottenere l’autorizzazione per la verifica «diretta» sul debitore

I poteri di indagine telematica attribuiti all’ufficiale giudiziario nell’esecuzione a carico del debitore (articolo 19 del Dl 132/2014 convertito nella legge 162/2014) denotano un livello apprezzabile di consapevolezza sulla necessità di dare immediata certezza su dove promuovere l’esecuzione e sulla capienza del debitore. La scelta di demandare all’ufficiale giudiziario (su richiesta del creditore e previa autorizzazione del Tribunale) la facoltà di effettuare una vera investigazione informatica mediante accesso alle banche dati pubbliche e/o accessibili alla PA risponde alla ratio di attribuire un potere ritenuto particolarmente invasivo a un apparato statale anziché al privato. Su questa scelta si può discutere, mentre sembrano oggettivi gli spunti di riflessione sui pro e i contro di questa previsione.

Tra i vantaggi quello principale è sicuramente la funzione di supporto al creditore nell’assumere una decisione fondata e consapevole se, dove e su quali beni promuovere l’esecuzione.

In teoria l’applicazione puntuale del sistema di investigazione statale prevista dalla norma dovrebbe garantire una benefica (per il creditore) contrazione di tempi/costi e l’assunzione di decisioni mirate (anche a vantaggio del debitore nullatenente). Le controindicazioni paiono però nettamente maggiori dei vantaggi e tali da comportarne la sostanziale disapplicazione. Da un lato infatti il sistema non risulta funzionale alla mole di esecuzioni promosse nei tribunali. Secondo il legislatore, il creditore dovrebbe per ciascuna pratica presentare istanza al tribunale che, a sua volta, dovrà rilasciare autorizzazione in carta bollata. Dall’altro lato queste previsioni non tengono conto del fatto che nella prassi il creditore non attende l’avvio dell'esecuzione per attivarsi nella verifica sulla consistenza patrimoniale del debitore. Lo stesso legislatore è consapevole di come la figura dell’ufficiale giudiziario dotato di sistemi informativi e infrastrutture telematiche idonee sia una chimera, viste le carenze strutturali degli apparati della giustizia, e ciò vale anche per le strutture degli uffici che dovrebbero fornire questo servizio di intelligence. In questo caso il Governo ha facoltizzato al “fai da te” il creditore, che potrà venire autorizzato ad accedere direttamente alle banche pubbliche. Ciò apre la strada ad una interessante sinergia con gli info provider privati, che potrebbero sopperire al gap della PA efficientando un sistema che, altrimenti, appare destinato a restare lettera morta.

 

A cura di Christian Faggella
Managing Partner – La Scala Studio Legale – www.lascalaw.com


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