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L’etica delle informazioni commerciali relative alle persone fisiche

Il Garante per la Privacy apre la consultazione per il nuovo Codice Deontologico

Il Garante per la Privacy negli ultimi anni si è dimostrato sempre più attento al tema del recupero crediti e delle informazioni commerciali, questa attenzione si è tradotta nella stesura di uno schema che abbozza il futuro Codice Deontologico per le Informazioni Commerciali riferite alle persone fisiche. Con il preciso scopo di garantire la privacy, ma anche la corretta gestione delle modalità di trattamento delle informazioni, il Garante delinea un quadro chiaro e specifico che spiega quali siano i modi etici di costruire un informazione commerciale e rimane a disposizione di chi vorrà, anche per tramite delle associazioni di categoria, inviare commenti o suggerimenti.

Come detto l'ambito di applicazione del codice si riferisce alle informazioni relative alle persone fisiche, nello specifico alla raccolta di informazioni per finalità commerciali, ad esclusione dei dati raccolti da persone fisiche diverse dall'investigato e dalle informazioni gestite dai SIC.
Le informazioni raccolte potranno riguardare sia l'interessato, sia altre persone fisiche, purchè legate a lui da rapporti giuridici e/o economici. Le informazioni possono essere raccolte presso il soggetto investigato, presso le fonti pubbliche (registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali nonché il registro informatico dei protesti presso le camere di commercio e la relativa società consortile InfoCamere, atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali conservati nei registri gestiti dall'Agenzia delle Entrate, nel Pra) o pubblicamente accessibili (quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, elenchi di categoria ed elenchi telefonici, siti internet).

Sui siti internet consultabili è necessario fare delle precisazioni: sono ammessi i siti di enti pubblici, governativi, agenzie pubbliche o di vigilanza, associazioni di categoria ed ordini professionali, quotidiani o testate on line, purché la notizia sia rilevabile in un numero minimo di tre (escluse le testate on line relative a testate cartacee già rilevate o quando la testata riporti semplicemente un testo già acquisito in precedenza), siti di elenchi telefonici o categorici.

Il codice garantirà che l'informazione estratta sia esatta e pertinente al fine, che sia accompagnata dalla fonte di provenienza e che sia aggiornata. Inoltre pone il limite temporale di 6 mesi per la gestione delle informazioni rilevate da fonti pubblicamente accessibili, a far data dalla ricezione della richiesta da parte del committente

Il Garante pone particolare attenzione all'informativa agli interessati, e riconoscendo che l'elevato numero di soggetti esclude la possibilità di una informativa individuale, propone di riportare sul sito internet del fornitore l'informativa sulla privacy, in cui dovrà essere indicata una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del trattamento effettuato dei dati, il nome del responsabile del trattamento, i siti internet o altre sedi dove sia possibile consultare gratuitamente la versione dettagliata dell'informativa sulla privacy e l'indicazione delle modalità con cui è possibile esercitare i diritti previsti per l'investigato (specificati nell'art. 7 del codice deontologico).

Un articolo specifico riguarda le informazioni riferite ad eventi negativi, per le quali il Garante individua alcuni comportamenti da mantenere:
– si possono utilizzare solo protesti o pregiudizievoli relativi all'investigato;
– si può indicare la presenza di eventi negativi relativi ad altre persone legate all'investigato, senza entrare nello specifico dell'evento;
– si possono utilizzare le informazioni relative ad eventi negativi legate ad imprese o società nelle quali l'investigato rivesta o abbia rivestito (con limite temporale di un anno) delle cariche (nel codice deontologico vengono elencate con precisione le cariche da ritenere utili all'informazione commerciale).

Anche per la conservazione delle informazioni relative agli eventi negative viene predisposta dal Codice una specifica tempistica da rispettare:
– per i fallimenti e le procedure concorsuali, un periodo non superiore ai 10 anni dalla data di apertura della procedura;
– per gli atti pregiudizievoli ed ipocatastali, un periodo di tempo non superiore ai 10 anni dalla loro trascrizione o iscrizione.

Per quanto riguarda la conservazione delle informazioni i fornitori possono mantenere le informazioni rilevate per lo stesso periodo di tempo in cui rimangono a disposizione presso le fonti pubbliche da cui provengono, fatta salva la necessità di predisporre le misure idonee per garantire l'aggiornamento delle informazioni che vengono erogate.

I diritti degli interessati vengono inoltre garantiti dai fornitori di informazioni che, attraverso un riscontro telematico tempestivo e completo, devono rispondere alle loro richieste, siano esse dirette o gestite da terzi delegati. A tal fine si accenna ad un portale telematico costituito per tale finalità, le cui specifiche saranno redatte in seguito alla sottoscrizione del Codice Deontologico in questione.

Il Garante inoltre delega alle associazioni di categoria firmatarie il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Codice e di dirimere eventuali controversie, anche attraverso misure sanzionatorie che dovranno essere tempestivamente comunicate al Garante stesso.

Infine si individua il tempo di 12 mesi dalla sottoscrizione del Codice affinché ogni agenzia di informazioni metta in atto tutte le misure necessarie a garantire quanto previsto.

di Laura Torresan
© Riproduzione riservata

 
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