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Il ruolo dell’investigatore privato davanti alla legge

Fornitura e installazione delle apparecchiature di captazione: quando è reato?

L’investigatore che si limita ad “installare e fornire” apparecchiature per la captazione di conversazioni concorre nel reato di cui all’art. 615 bis, primo comma c.p., ma non nell’aggravante speciale del terzo comma.
L’investigatore che fornisca  e installi  strumenti di ripresa visiva e sonora potrà concorrere nel reato di cui all’art. 615 bis c.p. primo comma, non aggravato (nei limiti delle regole sul concorso del reato di cui all’art. 110 e seguenti e in presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato), ma ove si limiti alla mera “fornitura e installazione” e non ponga in essere alcuna ulteriore attività di investigazione, NON vedrà aggravato il reato per il mero fatto di rivestire la qualifica soggettiva di investigatore.

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 33265 del 28/7/2015 ha chiarito l’ambito di applicazione della aggravante del 3° comma del 615 bis in relazione alla fornitura e all’istallazione di apparecchiature atte alla registrazione audio/video.
Gli addetti ai lavori sono ben a conoscenza che l’aggravante di cui al 3° comma del 615 bis, si applica, tra l’altro, a “chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato” e comporta un inasprimento della pena della reclusione (da 1 a 5 anni), nonché la procedibilità d’ufficio del reato.

In breve, la fattispecie che ha occupato la Suprema Corte concerneva l’attività posta in essere da un investigatore privato il quale si era limitato a fornire ed installare le apparecchiature utilizzate per la captazione, senza porre in essere alcuna attività ulteriore di investigazione.
Gli Ermellini hanno colto l’occasione per chiarire che la mera qualifica funzionale dell’agente (investigatore privato), non è sufficiente ad integrare, di per sé, l’aggravante del 3° comma, ma deve sussistere una correlazione tra la realizzazione della fattispecie di reato e l’esercizio dell’attività, nel senso che detta qualità debba almeno aver agevolato la commissione del reato.
In altre parole il riferimento alla figura dell’investigatore privato esige una connessione, nel senso appena indicato, tra fatto-reato e l’esercizio della professione in questione.
Occorre, pertanto, domandarsi se detta “connessione” possa dirsi integrata dalla fornitura e dalla installazione delle apparecchiature di captazione.
La risposta della Corte è negativa.
L’installazione e la fornitura degli strumenti di ripresa visiva e sonora è fatto prodromico all’uso di detti strumenti e tale condotta integra un “mero antefatto materiale” del fatto tipico dell’art. 615 bis c.p., il che esclude la configurabilità della circostanza aggravante del 3 comma del 615 bis c.p.

In definitiva è il caso di sottolineare che la  Corte comunque conferma la consolidata giurisprudenza che si è andata via via a formare in merito alla casistica inerente i luoghi di cui all’art. 614 c.p., cui il 615 bis c.p. fa espresso richiamo, i quali vengono estesi dalla Suprema corte anche a luoghi differenti da quelli della privata dimora come ad esempio per il caso che ci occupa, al luogo dove è svolta l’attività lavorativa del soggetto (nella fattispecie in esame viene in rilievo l’uso esclusivo o meno dell’ufficio del soggetto passivo del reato).

di Roberto Gobbi – Studio Legale Gobbi & Partners
© Riproduzione riservata

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