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Investigazioni difensive, pubblicate in G.U. le “regole deontologiche”

Il Garante per la privacy ha verificato la conformità dei “codici di deontologia” per le investigazioni difensive al GDPR: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le regole conformi
Nei giorni scorsi il Garante per la privacy ha verificato la conformità dei “Codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive” alla GDPR. La verifica è stata demandata all’Autorità dal decreto legislativo 101/2018. Il Garante ha ritenuto che le disposizioni contenute nel codice deontologico sono conformi alla normativa sulla privacy, iscrivendole quindi nelle “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive” e pubblicandole in Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia, l’Autorità ha rilevato alcuni punti non conformi alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, prevedendo le seguenti modifiche:
1) aggiornare i richiami al decreto legislativo 196/2003 contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico in esame e la terminologia ivi utilizzata, alle corrispondenti disposizioni del GDPR e del codice privacy;
2) eliminare il preambolo del codice di deontologia in esame, in quanto quest’ultimo indicava le condizioni di liceità del trattamento ed individuava i presupposti della sottoscrizione del codice di deontologia;
3) eliminare la previsione riguardante il monitoraggio periodico del codice di deontologia in esame.
Per quanto riguarda gli avvocati invece, tali regole sono contenute nella delibera 512/2018. Il provvedimento dispone che “il trattamento dei dati personali deve essere organizzato in modalità non necessariamente automatizzate, purché adeguate a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati. A tal fine devono essere applicati i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati. Il tutto dopo il compimento di una valutazione sostanziale fondata anche sulla quantità e qualità dei dati raccolti e dei possibili rischi”.
Le decisioni devono essere prese dal responsabile del trattamento, ruolo che può essere ricoperto da un professionista o da più codifensori, consulenti o domiciliatari della stessa parte, da un’associazione professionale o da una società tra professionisti. La delibera 512/2018 indica inoltre che il responsabile del trattamento dovrà fornire alle persone autorizzate “adeguate istruzioni sul trattamento dei dati, indicando le regole da osservare in base al ruolo ricoperto” e chiarendo quali sono le informazioni che possono essere  utilizzate lecitamente e quali no.
Infine, il provvedimento sancisce che l’avvocato può fornire in un unico contesto l’informativa sul trattamento dei dati  personali  e le notizie che deve  indicare  ai sensi  della disciplina sulle indagini difensive mediante affissione nel proprio studio o pubblicazione sul proprio sito Internet. Disposizione specifiche sono previste invece in tema di comunicazione e diffusione, nonché di conservazione e cancellazione dei dati.
 

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