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Investigazioni, il Tribunale di Padova fa il punto sulla liceità delle indagini sui lavoratori

Il datore di lavoro può incaricare un’agenzia d’investigazioni private per controllare il comportamento di un dipendente, ma soltanto dentro certi limiti
Con il decreto 6031 del 4 ottobre scorso, il Tribunale di Padova ha fatto ulteriore chiarezza su un tema piuttosto spinoso, ovvero quello della liceità delle investigazioni private sui dipendenti. Il datore di lavoro può avvalersi di un investigatore privato per controllare un proprio dipendente, purché sussistano determinate condizioni e limiti. Innanzitutto, è necessario che vi sia l’effettiva esigenza di verificare eventuali condotte illecite da parte dei dipendenti. L’incarico dev’essere conferito per iscritto e non può riguardare indistintamente un gruppo di lavoratori.
In secondo luogo, l’operato dell’investigatore dev’essere conforme alla normativa sulla privacy e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia. I dati raccolti devono essere trattati esclusivamente da chi riceve l’incarico e da chi lo conferisce. Inoltre, le indagini devono essere meno invasive possibili e concludersi in un tempo ragionevolmente definito.
Nello specifico però, i giudici hanno determinato soprattutto il raggio d’azione in cui datore di lavoro e detective possono muoversi. L’indagine commissionata dal datore di lavoro ad un’agenzia di investigazioni rientra nell’ipotesi di “impiego di personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa”, rispetto alla quale l’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori delimita la sfera di intervento del datore di lavoro. In questo senso, le indagini svolte con l’ausilio di un investigatore privato devono riguardare comportamenti illeciti che abbiano rilevanza in ambito civile, amministrativo o penale. In questa definizione rientrano ad esempio: la violazione del divieto di concorrenza, l’uso improprio da parte del dipendente dei permessi della legge 104, la verifica sulla veridicità dello stato di malattia del lavoratore, lo svolgimento di attività retribuita in favore di terzi durante l’orario di lavoro, la veridicità delle attestazioni di presenza.

Il controllo dei dipendenti a mezzo di detective privato è vietato invece nel caso in cui la sua attività sia volta a verificare l’adempimento corretto da parte del lavoratore delle proprie mansioni. Secondo quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori, il controllo sull’attività lavorativa vera e propria del dipendente spetta in esclusiva al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

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