IL MAGAZINE DEDICATO ALLE
INVESTIGAZIONI & SCIENZE FORENSI

di:  

Investigazioni private, cosa cambia per l’assegno di mantenimento

Secondo una recente sentenza del tribunale di Como, se l’ex coniuge ha una nuova relazione perde il diritto all’assegno di mantenimento

In caso di separazione coniugale, al di là dell’aspetto umano, uno degli argomenti più delicati da affrontare riguarda l’assegno di mantenimento da versare all’ex coniuge che non ha un reddito adeguato o non ha un lavoro. La determinazione dell’entità del contributo economico è oggetto di lunghe cause giudiziarie e la scelta del giudice può essere modificata in corso d’opera, a fronte di possibili cambiamenti nel tenore di vita del coniuge separato/divorziato che percepisce l’assegno.
In questa situazione, molto spesso la parte incaricata a versare il contributo mensile si affida a una società di investigazioni private per verificare l’attuale posizione economica dell’ex consorte, se ci sono stati cambiamenti rilevanti o meno al fine del calcolo dell’assegno di mantenimento. Infatti, attraverso l’ausilio di un investigatore privato è possibile documentare la reale condizione finanziaria dell’ex coniuge e nel caso le prove raccolte dimostrino dei cambiamenti significativi, possono essere utilizzate in sede di giudizio per una rivalutazione dell’assegno di mantenimento. Nello specifico, se l’ex coniuge aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale coronata da una convivenza stabile e duratura (formando di fatto un nuovo nucleo famigliare) cessava il dovere dell’altra parte di versare la somma mensile per il suo sostentamento.
Negli ultimi tempi però la situazione sta cambiando e pare che la convivenza non sia più un fattore discriminante. Infatti, secondo una recente sentenza del tribunale di Como, il coniuge separato/divorziato, in posizione economica svantaggiata, qualora intraprenda una nuova relazione, anche senza convivenza, non ha più il diritto di ricevere l’assegno di mantenimento dal vecchio partner. Come ha chiarito la Corte di Cassazione lo scorso 15 aprile, “si può essere conviventi anche senza abitare nella stessa casa. La convivenza sotto lo stesso tetto non è l’unico elemento per parlare di una coppia di fatto”.
La Cassazione ha specificato inoltre che “se è vero che marito e moglie possono risiedere in due posti diversi o abitare separatamente (come spesso succede per ragioni di lavoro) non si vede perché ciò non possa avvenire anche per le coppie di fatto”. Perciò, si evince che una nuova relazione, con convivenza o meno, “taglia ogni collegamento con il modello di vita legati al coniugio e quindi esclude l’obbligo di solidarietà dell’altro coniuge”.

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha