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Investigazioni, quando il pedinamento può costituire reato

In Italia, il pedinamento non è considerato un reato, tuttavia quando l’azione è pressante e intimorisce la vittima, può sconfinare nel reato di molestia o stalking
Pedinare una persona non è reato. In Italia, il pedinamento non è da considerarsi un’azione illecita anche se a commetterla fosse un cittadino qualunque e non un professionista. Tuttavia, sia nel primo caso che nel secondo, per non sconfinare nell’illegalità, il pedinamento deve seguire delle regole ben precise. In primo luogo, dev’essere condotto in un luogo pubblico (cosa che riguarda anche l’appostamento) e deve avvenire in modo discreto e saltuario, onde evitare che la vittima se ne accorga.
In questo senso, il codice penale indica come reato di molestia, il comportamento del pedinatore che persegue un’azione pressante, ripetitiva e che finisce con l’intimorire la vittima. Anche la Corte di Cassazione si è espressa più volte a riguardo, affermando che se la persona pedinata inizia ad avvertire disagio, paura e temere per la sua incolumità, il comportamento del pedinatore può sconfinare nel reato di molestia o stalking. Per evitare problemi con la legge è preferibile che ad occuparsi di queste pratiche siano professionisti competenti che grazie all’abilità conseguita in anni di esperienza siano in grado di portare a termine il loro compito senza rischi.
Tuttavia, ci sono delle situazioni e dei contesti (basti pensare ad una grande città o in mezzo al traffico) in cui anche ad un investigatore privato risulta complicato portare a termine con successo un pedinamento. Per questo motivo, ormai tutti si affidano al Gps con il quale è possibile conoscere in ogni momento la posizione di un veicolo che si sta seguendo. Anche il Gps è stato a lungo oggetto di discussione, ma secondo il DM 269/2010 gli investigatori privati possono utilizzarlo per indagini private, aziendali, commerciali ed assicurative. Inoltre, con la sentenza n. 9667/2010, la Cassazione ha disposto l’uso del geolocalizzatore senza alcuna autorizzazione preventiva.
Ovviamente queste disposizioni sono valide solo per i professionisti e non per i comuni cittadini. Essi possono utilizzare un Gps solo nel caso in cui si vogliano conoscere gli spostamenti di un figlio minorenne, dove il controllo a distanza rientra nell’ambito del “controllo parentale”. Per tutto il resto invece il Gps è vietato.
 

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