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La figura dell’investigatore privato tra norme, disposizioni e leggi.

Il mondo dell’investigazione è complesso e delicato, contornato da disposizioni normative e leggi a cui il professionista deve sempre tenere conto ai fini del mantenimento del requisito della buona condotta.
L’investigatore privato soggiace ad una serie di disposizioni normative che ne determinano i contorni.
Il Testo Unico per le leggi di Pubblica sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito TULPS) è la fonte primaria da cui attingere le principali disposizioni in materia.
Successivamente troviamo il suo Regolamento (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito Regolamento) che segue a ruota il TULPS, completandolo con disposizioni regolamentari, appunto.
In ultimo, ma non per importanza, troviamo il Decreto Ministero dell’Interno n. 269 del 2010 il quale dispone una serie di norme atte ad individuare le capacità tecniche dell’investigatore e i campi d’azione.
Tale ultima disposizione normativa ha avuto il pregio di definire ed integrare le disposizioni che nel 2008 hanno modificato e in alcuni casi creato nuove disposizioni nello stesso TULPS e nel suo Regolamento.
All’investigatore privato inoltre si applica quello che oggi è l’allegato A6 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il famigerato codice in materia di protezione dei dati personali (usualmente denominata legge sulla privacy).
Tale allegato riporta in calce il codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria. Nel documento si trova un prima parte dedicata agli avvocati e ai suoi collaboratori ed una seconda dedicata agli investigatori privati (significativo di quanto in seguito verrà rappresentato).
Recentemente inoltre il Garante Privacy ha approvato il codice di condotta per il trattamento dei dati personali per i servizi di informazione commerciale. Anche tale documento crea disposizioni tassative all’ampia gamma degli investigatori i quali ovviamente ricomprendono anche gli informatori commerciali, attività questa in rapida espansione.
Queste le principali disposizioni che attengono alla figura dell’investigatore privato ma attesa la peculiarità dell’attività, lo stesso dovrà porre particolare attenzione anche a norme di carattere generale come quelle contenute nel codice penale. Infatti lo stesso investigatore spesso si trova nella condizione contrattuale, ad esempio, di fare riprese video, registrazioni audio o monitorare l’indagato anche mediante l’utilizzo di strumentazione elettronica.
In tutti questi casi si dovrà quindi fare particolare attenzione alle disposizioni generali di legge in tema i cui risvolti penali sono molto spesso assai rilevanti anche ai fini del mantenimento del requisito della buona condotta necessario al rinnovo (triennale) della licenza posseduta dallo stesso investigatore.
Fortunatamente l’attività di investigatore sta acquisendo il suo giusto riconoscimento da parte della Magistratura e anche da parte dell’Ordinamento Forense che sempre più spesso individuano nell’investigatore privato un professionista che svolge un’attività socialmente indispensabile, nonché un ausiliario dell’Avvocato stesso.
Al termine di questa breve disamina mi sento di concludere, supportato anche dalla mia esperienza ultra decennale in qualità di investigatore privato, con una frase di un cantante, Tonino Carotone, “Un mondo difficile, felicità a momenti e futuro incerto”.
A cura dell’ Avvocato Roberto Gobbi, Studio Legale Gobbi & Partners.

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