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Responsabilità penale del Consulente Tecnico

La figura del consulente tecnico: norme, disposizioni e leggi che ruotano attorno a questa professione.
Occorre preliminarmente precisare che il consulente tecnico è quel professionista specializzato in un determinato settore, che viene coinvolto in un processo penale per le sue competenze tecniche.
Il professionista potrà essere nominato dall’ imputato / pubblico ministero / parte civile ovvero direttamente dal Giudice, quale consulente tecnico d’ufficio.
Le condotte dei consulenti che potrebbero essere penalmente rilevanti sono certamente quelle previste dall’art. 366 c.p. “Rifiuto di uffici legalmente dovuti” e dall’art. 373 c.p. “Falsa perizia o interpretazione”.  La prima ipotesi si configura nel caso di un tecnico che, debitamente nominato, in modo fraudolento ottiene l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio oppure per colui il quale rifiuta di assumere l’incarico senza un valido motivo. In questo contesto, la Suprema Corte ha precisato che nonostante il reato ex art. 366 c.p. si configuri con la mera sussistenza del dolo generico, non deve considerarsi punibile il rifiuto di assunzione di un incarico “quando esso trovi ragionevole giustificazione nella rappresentata insussistenza di condizioni ritenute necessarie, sotto un profilo puramente tecnico, perché l’incarico stesso possa essere utilmente e proficuamente espletato” Cass. n. 42962/2016. In riferimento al reato di cui all’art. 373 c.p., quest’ultimo è configurabile quando il perito nominato dall’Autorità Giudiziaria dà pareri falsi o interpretazioni mendaci. La giurisprudenza ha confermato che rientrano nei casi di cui sopra anche i tecnici nominati consulenti dal pubblico ministero, rientrando questa figura all’interno dell’alveo dell’Autorità Giudiziaria.
Ai reati sopra citati, possono aggiungersi anche altre ipotesi di condotte penalmente rilevanti, quali quelle previste e punite dall’art. 374 bis c.p. “False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale”, 380 c.p. “Patrocinio o consulenza infedele”, 381 c.p. “Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico”, quest’ultime in particolare individuabili per il caso di chi, incaricato quale consulente di parte, si renda infedele al proprio ruolo ovvero eserciti le proprie funzioni in favore delle controparti.
Oltre a quanto sopra prospettato, potranno configurarsi altre ipotesi di reato diverse a seconda del caso di specie, per questo motivo la professione di consulente tecnico spesso necessita di assistenza di assistenza legale.
Articolo redatto dall’avv. Carlotta Ciciliot, membro dello Studio Legale Gobbi & Partners S.p.A.

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